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Torna all'elenco25/10/2023
Aggiornamenti sull'Albo dei CTU
L’OPL da sempre s’impegna attraverso un gruppo di lavoro dedicato a monitorare l’area della psicologia giuridica. Il lavoro del gruppo regionale in collaborazione con i tavoli di lavoro nazionali desidera condividere quanto segue anche a seguito delle numerose richieste dei colleghi relativi alle modifiche rappresentate dalla Riforma Cartabia:
Il Regolamento 109/2023 ha individuato ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei cosiddetti “settori di specializzazione” di ciascuna categoria professionale e i requisiti per l’iscrizione all’albo. Il decreto è vigente dal 26/08/2023.
Quali sono i Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici?
Possono essere iscritti nell’albo dei CTU coloro che:
* sono regolarmente iscritti all’Ordine professionale;
* sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua (ECM);
* sono di condotta morale specchiata;
* sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; la competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e al cd settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo;
* hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
In mancanza del requisito della competenza tecnica, questa può essere riconosciuta quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
* possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché il candidato sia iscritto all’Ordine da almeno cinque anni;
* possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
- Coloro che alla data del 26 agosto 2023 risultavano già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria.
- In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato sulla base della disciplina vigente prima del 26 agosto 2023, ferma restando la necessità di soddisfare i seguenti requisiti: svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione ECM.
- Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti devono integrare la candidatura con quanto previsto dal decreto.
Per ulteriori chiarimenti, e per la relativa modulistica, è opportuno consultare i siti istituzionali dei Tribunali.
👉 Per saperne di più: https://www.psy.it/albo-dei-ctu/
Il Regolamento 109/2023 ha individuato ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei cosiddetti “settori di specializzazione” di ciascuna categoria professionale e i requisiti per l’iscrizione all’albo. Il decreto è vigente dal 26/08/2023.
Quali sono i Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici?
Possono essere iscritti nell’albo dei CTU coloro che:
* sono regolarmente iscritti all’Ordine professionale;
* sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua (ECM);
* sono di condotta morale specchiata;
* sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; la competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e al cd settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo;
* hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
In mancanza del requisito della competenza tecnica, questa può essere riconosciuta quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
* possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché il candidato sia iscritto all’Ordine da almeno cinque anni;
* possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
- Coloro che alla data del 26 agosto 2023 risultavano già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria.
- In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato sulla base della disciplina vigente prima del 26 agosto 2023, ferma restando la necessità di soddisfare i seguenti requisiti: svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione ECM.
- Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti devono integrare la candidatura con quanto previsto dal decreto.
Per ulteriori chiarimenti, e per la relativa modulistica, è opportuno consultare i siti istituzionali dei Tribunali.
👉 Per saperne di più: https://www.psy.it/albo-dei-ctu/
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