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Introduzione agli ECM

1. A chi è rivolto l’obbligo ECM?

Dal 1 gennaio 2020 sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è il presupposto dell’obbligatorietà ECM, che inizierà dall’anno successivo alla data di prima iscrizione all’Albo (es: data iscrizione all’Albo 03/02/2020, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2021).
Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza dell’obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da maturare.

2. I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?


Sì, a partire dal 01/01/2020. L’obbligatorietà è inoltre indicata nell’Accordo Stato Regioni art. 25 e comunicata dal CNOP nella nota del 22/02/2019.
Si veda inoltre la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020.

3. Sono previsti controlli o sanzioni?


Al momento non sono definiti.

4. Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?

L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti.

Attualmente l’obbligo è sceso a 80 ECM per l’applicazione del bonus pandemico e per il bonus derivante dal dossier formativo di gruppo, strutturato dal CNOP. Per approfondire, si rinvia alle Faq del Consiglio Nazionale: https://www.psy.it/formazione-continua

Inoltre, l’obbligo personale del professionista potrebbe essere inferiore agli 80 ECM per la presenza di ulteriori bonus personali, raggiunti grazie al pieno completamento dei passati trienni.

E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 26,67 ECM ciascun anno o tutti i crediti in meno di tre anni). Per approfondire su riduzioni e distribuzione dei crediti, si veda la FAQ dedicata.

5. Come posso acquisire crediti ECM?

In due modalità: corsi accreditati e formazione individuale non accreditata.

tramite corsi accreditati da provider riconosciuti

  • Formazione residenziale classica (RES-Formazione residenziale)
  • Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
  • Videoconferenza (RES)
  • Training individualizzato (FSC-Formazione sul campo)
  • Gruppi di miglioramento (FSC)
  • Attività di ricerca (FSC)
  • Fad con strumenti informatici / cartacei (FAD-Formazione a distanza)
  • E-learning (FAD)
  • Fad sincrona (FAD)  
  • Formazione blended
  • Docenza, tutoring in corsi accreditati ECM

tramite formazione individuale

  • Tutoraggio individuale
  • Crediti esteri
  • Pubblicazioni scientifiche
  • Autoformazione
  • Sperimentazioni cliniche

La tabella che segue chiarisce meglio i vincoli per ogni tipologia formativa:




6. La formazione individuale

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. La seguente tabella riassume le varie tipologie:



* Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 80, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 16.

7. La nuova autoformazione ECM


Nella seduta del 24 marzo 2022. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e in tabella seguente riassunte:



Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se l’obbligo formativo individuale èpari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti ECM; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 80, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 16 crediti ECM.

8. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?


È possibile completare l’intero obbligo formativo con questa modalità (80 ECM).

9. Come vengono maturati i crediti ECM?

  • I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps una volta concluso il corso. Pertanto l’attestato con i crediti maturati non va inviato al proprio Ordine né caricato sul portale Cogeaps.
  • La formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) va inserita dal professionista sul portale Cogeaps e presentando istanza.

10. Sono previsti esoneri ed esenzioni?

Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.
L’elenco completo degli esoneri e delle esenzioni è riportato nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.

11. Dove vedo la mia situazione crediti?


Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti. L’Ordine ha reso disponibile delle FAQ per facilitare il primo accesso, disponibili a questo link: Il Cogeaps

12. Dopo 90 giorni, non vedo ancora i crediti dei corsi effettuati sul mio profilo Cogeaps: cosa posso fare?


I Provider hanno 90 giorni amministrativi di tempo per inviare il rendiconto dei crediti ECM dei corsi erogati. I 90 giorni con la tipologia di corso FAD asincrono, decorrono dalla data di scadenza del corso e non dalla data in cui il singolo professionista ha ottenuto l’attestato ECM. Una volta trascorsa questa tempistica, va atteso l’aggiornamento del portale Cogeaps che potrebbe non essere sempre immediato.

13. Ho difficoltà ad accedere al portale: come faccio?

È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a ecm@cogeaps.it.
Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche: tecniche, di accesso, di password, per SPID o CIE.
Per dubbi sulla normativa ECM contattare invece l’Ufficio ECM dell’Ordine (ecm@opl.it).

14. Quali corsi ECM offre l’Ordine?


Per visualizzare i corsi gratuiti 2022 in FAD organizzati dall’OPL, è possibile cliccare sulla pagina Calendario (in continuo aggiornamento).

15. Come certifico al mio datore la mia formazione?

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine i seguenti due documenti:
  • Attestato di partecipazione al programma ECM (in caso di non completamento dell’obbligo formativo)
  • Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso di completamento)
La richiesta va inoltrata alla fine del triennio via PEO scrivendo a: ecm@opl.it.

16. Non ho completato il mio triennio formativo 17-19 e 14-16: è possibile recuperare?

I professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi riferiti al triennio 2017-2019 e al triennio 2014-2016 entro il prossimo 30 giugno 2022, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Considerato ad esempio il monte crediti del triennio pari a 150, sottratti quelli già maturati (inclusi eventuali esoneri, esenzioni e altre riduzioni), è possibile quindi recuperare non oltre 75 crediti ECM.
I crediti acquisiti nel 20-22 utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2017-2019 o del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.

17. Dove trovo il nuovo Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario?

Il nuovo Manuale e i moduli per il riconoscimento di crediti individuali sono scaricabili al seguente link.

18. Voglio approfondire la normativa.

Puoi cliccare sulle nostre FAQ, sulle FAQ dell’Age.Na.S. o inviare una email a ecm@opl.it.

CLICCA QUI PER LE INFOGRAFICHE ECM

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