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Torna all'elenco24/11/2025
ECM 2023–2025: tutte le informazioni utili per la chiusura del triennio
A chi è rivolto
Tutti gli psicologi iscritti all’Albo hanno l’obbligo di formazione continua e, per effetto della Legge Lorenzin, hanno l’obbligo di certificarla attraverso il sistema ECM. L’obbligo decorre dal 1° gennaio successivo all’iscrizione. L’aggiornamento ECM è coerente con l’art. 5 del Codice Deontologico (mantenimento dell’adeguato aggiornamento professionale).
Quanti crediti servono
Per il triennio 2023–2025 l’obbligo standard è 150 crediti ECM (salvo esoneri, esenzioni o riduzioni). Tutte le iscritte e gli iscritti beneficiano della diminuzione del numero di crediti da conseguire per effetto della riduzione dell’obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio 2023-2025.
- Almeno il 40% dei crediti deve provenire da eventi accreditati (RES/FAD) erogati da Provider ECM (come i corsi ECM gratuiti dall’OPL e dal CNOP).
- L’autoformazione non può superare il 20% del fabbisogno triennale personale.
- Le attività di formazione individuale complessivamente non possono superare il 60% del totale.
Scadenza
Il triennio si chiude il 31 dicembre 2025: entro tale data vanno conseguiti i crediti.
I Provider hanno 90 giorni dalla data di fine evento per trasmettere i crediti ad Agenas/Co.Ge.A.P.S.; per questo motivo le verifiche formali sul triennio 2023–2025 non potranno essere completate prima del 1° aprile 2026.
Esoneri ed esenzioni (come riducono l’obbligo)
- Esoneri: formazione post universitaria senza interruzione dell’attività (es. master ≥60 CFU/anno, dottorato, specializzazione/psicoterapia). Riduzione di 1/3 per ogni anno riconosciuto (come da Manuale ECM) del monte crediti personale.
- Esenzioni: interruzione dell’attività (es. maternità/paternità, malattia, aspettative, incarichi). 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione, fino a 1/3 del monte crediti personale per ogni anno se l’assenza copre l’anno solare. Le richieste si inseriscono su Co.Ge.A.P.S. e sono valutate secondo il Manuale ECM.
Come maturare e registrare i crediti
- I crediti sono trasmessi dal Provider a Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dalla fine dell’evento (per FAD asincrona vale la data di chiusura).
- Le attività di formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, attività all’estero, autoformazione, ecc.) si inseriscono direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. con SPID/CIE. È disponibile l’App Co.Ge.A.P.S. per consultare la propria posizione.
Effetti del mancato adempimento dell’obbligo ECM
Con il D.M. 232/2023 (attuativo della Legge 24/2017 – Gelli-Bianco) le polizze di RC professionale collegano l’efficacia della copertura/diritto di rivalsa all’adempimento ECM: dal 1° gennaio 2026 chi non ha almeno il 70% dei crediti nel triennio precedente può esporsi a dinieghi di copertura o rivalsa in caso di sinistro. Per il calcolo dal 2026 si guarda al triennio 2023–2025.
Verifica la tua posizione:
- Accedi a Co.Ge.A.P.S. (SPID/CIE) e verifica crediti registrati ed eventuali esoneri/esenzioni.
- Recupera i crediti mancanti attraverso eventi accreditati con ECM (per coprire il 40% minimo) e, se hai effettuato attività che rientrano tra quelle riconoscibili, con formazione individuale (fino al 60% massimo dei crediti totali) e autoformazione (entro massimo il 20% del monte crediti personale triennale)..
- Conserva gli attestati; se un Provider ritarda la trasmissione, seguire le indicazioni del Manuale del Professionista Sanitario, paragrafo 1.13.
Nel caso di situazioni particolari puoi scrivere a ecm@opl.it
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