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Apertura studi di Psicologia
Delibera n.288/15 del 22/10/2015
Posizione dell’OPL sull’apertura degli studi di Psicologia ai sensi della normativa per gli studi professioni sanitarie
- premesso che degli iscritti a OPL hanno segnalato che alcuni uffici ASL sul territorio richiedono per l’apertura di studi professionali per l’esercizio dell’attività di Psicologo e/o Psicoterapeuta la comunicazione di inizio attività con relativa certificazione circa la sussistenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio di attività sanitarie;
- dato che i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività sanitarie sono disciplinati in Regione Lombardia a norma del D.G.R. n.6/38133 del 06/08/1998 e successivo D.G.R. n.7/5724 del 27/07/2001, in attuazione del D.P.R. n.37 del 14/01/1997;
- evidenziato inoltre che per l’esercizio di attività sanitarie, a norma del D.M. n.236/1989 art.3 comma 3.3, è altresì necessario l’adeguamento alla normativa relativa al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche;
- ritenuto che allo stato della normativa attuale l’esercizio dell’attività di psicologo presso studio privato e, quindi, al di fuori del contesto ospedaliero e/o presso strutture sanitarie complesse, nell’ambito della libera professione, non sia da annoverare tra le professioni sanitarie, non essendoci un riconoscimento in tal senso dalla normativa nazionale e regionale;
- ritenuto che l’applicazione della disciplina in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie comporterebbe agli Psicologi e/o Psicoterapeuti che svolgono la propria attività presso lo studio privato un ingiustificato pregiudizio in termini economici e organizzativi per le seguenti ragioni:
1. la categoria degli Psicologi e/o Psicoterapeuti non beneficia di regola, soprattutto nello svolgimento delle prestazioni nell’ambito della libera professione, delle agevolazioni riconosciute alle professioni sanitarie. Appare dunque iniquo il riconoscimento di professione sanitaria solo con riguardo a oneri e obblighi e non anche a benefici;
2. in passato, fino alle segnalazioni odierne, l’apertura di studio professionale privato da parte dello Psicologo e/o Psicoterapeuta non richiedeva specifici adempimenti amministrativi. Dunque la repentina mutazione dell’orientamento interpretativo da parte delle ASL può comportare disagi, non giustificati da una effettiva modifica del quadro normativo;
3. un’eventuale futura modifica normativa che comporti il riconoscimento dell’attività di Psicologo e/o Psicoterapeuta nell’ambito della libera professione quale professione sanitaria dovrebbe necessariamente essere accompagnata da una disciplina transitoria che consenta al professionista di adeguarsi alle nuove disposizioni e che preservi le realtà professionali già avviate;
4. eventuali modifiche normative che comportassero oneri nell’ambito della struttura e organizzazione dello studio privato dello Psicologo e/o Psicoterapeuta dovranno necessariamente tenere conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di tale professione;
DELIBERA
- di conferire mandato al Presidente affinché intervenga nelle opportune sedi al fine di:
a. richiedere emanazione di circolare da parte della Regione Lombardia, ovvero del Ministero della Salute, ovvero da qualsiasi ente risulti competente, affinché venga specificato che la normativa in essere in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie non sia applicabile agli studi privati per lo svolgimento della professione di Psicologo e/o Psicoterapeuta;
b. porre all’attenzione, nelle opportune sedi presso la Regione Lombardia e presso il Ministero della Salute, ovvero presso l’ente che risulti competente, la necessità nel caso di riconoscimento della professione di Psicologo e/o Psicoterapeuta quale professione sanitaria, dell’emanazione di normativa che riconosca la specificità di tale attività e che predisponga anche una normativa transitoria che consenta il graduale adeguamento, limitando i pregiudizi e gli oneri per la categoria professionale.
Posizione dell’OPL sull’apertura degli studi di Psicologia ai sensi della normativa per gli studi professioni sanitarie
- premesso che degli iscritti a OPL hanno segnalato che alcuni uffici ASL sul territorio richiedono per l’apertura di studi professionali per l’esercizio dell’attività di Psicologo e/o Psicoterapeuta la comunicazione di inizio attività con relativa certificazione circa la sussistenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio di attività sanitarie;
- dato che i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività sanitarie sono disciplinati in Regione Lombardia a norma del D.G.R. n.6/38133 del 06/08/1998 e successivo D.G.R. n.7/5724 del 27/07/2001, in attuazione del D.P.R. n.37 del 14/01/1997;
- evidenziato inoltre che per l’esercizio di attività sanitarie, a norma del D.M. n.236/1989 art.3 comma 3.3, è altresì necessario l’adeguamento alla normativa relativa al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche;
- ritenuto che allo stato della normativa attuale l’esercizio dell’attività di psicologo presso studio privato e, quindi, al di fuori del contesto ospedaliero e/o presso strutture sanitarie complesse, nell’ambito della libera professione, non sia da annoverare tra le professioni sanitarie, non essendoci un riconoscimento in tal senso dalla normativa nazionale e regionale;
- ritenuto che l’applicazione della disciplina in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie comporterebbe agli Psicologi e/o Psicoterapeuti che svolgono la propria attività presso lo studio privato un ingiustificato pregiudizio in termini economici e organizzativi per le seguenti ragioni:
1. la categoria degli Psicologi e/o Psicoterapeuti non beneficia di regola, soprattutto nello svolgimento delle prestazioni nell’ambito della libera professione, delle agevolazioni riconosciute alle professioni sanitarie. Appare dunque iniquo il riconoscimento di professione sanitaria solo con riguardo a oneri e obblighi e non anche a benefici;
2. in passato, fino alle segnalazioni odierne, l’apertura di studio professionale privato da parte dello Psicologo e/o Psicoterapeuta non richiedeva specifici adempimenti amministrativi. Dunque la repentina mutazione dell’orientamento interpretativo da parte delle ASL può comportare disagi, non giustificati da una effettiva modifica del quadro normativo;
3. un’eventuale futura modifica normativa che comporti il riconoscimento dell’attività di Psicologo e/o Psicoterapeuta nell’ambito della libera professione quale professione sanitaria dovrebbe necessariamente essere accompagnata da una disciplina transitoria che consenta al professionista di adeguarsi alle nuove disposizioni e che preservi le realtà professionali già avviate;
4. eventuali modifiche normative che comportassero oneri nell’ambito della struttura e organizzazione dello studio privato dello Psicologo e/o Psicoterapeuta dovranno necessariamente tenere conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di tale professione;
DELIBERA
- di conferire mandato al Presidente affinché intervenga nelle opportune sedi al fine di:
a. richiedere emanazione di circolare da parte della Regione Lombardia, ovvero del Ministero della Salute, ovvero da qualsiasi ente risulti competente, affinché venga specificato che la normativa in essere in tema di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie non sia applicabile agli studi privati per lo svolgimento della professione di Psicologo e/o Psicoterapeuta;
b. porre all’attenzione, nelle opportune sedi presso la Regione Lombardia e presso il Ministero della Salute, ovvero presso l’ente che risulti competente, la necessità nel caso di riconoscimento della professione di Psicologo e/o Psicoterapeuta quale professione sanitaria, dell’emanazione di normativa che riconosca la specificità di tale attività e che predisponga anche una normativa transitoria che consenta il graduale adeguamento, limitando i pregiudizi e gli oneri per la categoria professionale.
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Nomenclatore
Apertura studi di Psicologia
D.P.R. n.328 del 05/06/2001 - D.L. n.105 del 09/05/2003 (Sezione A e sezione B dell'Albo)
L. n.401 del 29/12/2000
D.L. n.39 del 04/03/2014
L. 7 agosto 1990, n.241
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
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