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Chi è il Dottore in Tecniche Psicologiche?

L'iscritto all'Albo B

Con il D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 e il D.L. 9 maggio 2003 n.105
sono state istituite la sezione A e la sezione B dell'Albo degli psicologi.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di "Psicologo", mentre agli iscritti nella sezione B, denominati in un primo momento “psicologi Junior” (come da D.P.R. n.328/2001), spetta il titolo professionale di: "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" o "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità".

Cosa può fare?

L’iscritto albo B può svolgere una serie di attività, alcune delle quali sotto la supervisione di una figura senior, altre in autonomia, altre ancora affiancando e collaborando con equipe multidisciplinari.
Le competenze si differenziano in funzione dell’indirizzo di abilitazione, sebbene in alcuni casi si sovrappongono.

Chi lavora nell’ambito dei contesti sociali, organizzativi e del lavoro può:

 - realizzare progetti formativi per la promozione dello sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, e la facilitazione dei processi di comunicazione, e il miglioramento della gestione dello stress e la qualita' della vita;
- applicare i protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicare conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attività;
- eseguire progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio a della sicurezza;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborare i dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborare con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
 
Il professionista che lavora nei servizi alla persona e alla comunita' può:
- partecipare all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste a delle risorse dell'ambiente;
- attuare interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborare con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilita':
- collaborare con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzare test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti a condizioni;
- elaborare dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- fare attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
 
Per un approfondimento più specifico si rimanda al D.L. 9 maggio 2003 n.105 art.3 commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies.

Si rimanda anche alla lettura della sentenza del TAR in materia di counseling psicologico, come ulteriore giurisprudenza a sostegno delle competenze dell’Iscritto all’albo B definito “cosiddetto psicologo junior”, più volte citato nelle motivazioni.
 
Cosa si deve fare per abilitarsi?

L’iscrizione all’albo B, presso l’ordine regionale di competenza, può avvenire solo dopo avere:
- conseguito il titolo triennale in scienze e tecniche psicologiche;
- portato a termine un tirocinio di 6 mesi;
- superato l’esame di stato.

Il tirocinio viene attivato tramite la propria università con strutture convenzionate (rimandare eventualmente  a sezione dedicata ai tirocini) ed è possibile iniziarlo a marzo o a settembre. Ha la durata di 6 mesi.

L’esame di stato è composto da tre prove scritte e un orale.

Le tre prove riguardano:

PRIMA PROVA: conoscenze teoriche dei principali ambiti di intervento e applicazione della psicologia;
SECONDA PROVA: conoscenze degli strumenti propri della professione;
TERZA PROVA: stesura di un progetto di intervento in ambito psico educativo o nell’ambito delle organizzazioni (a seconda dell’indirizzo scelto).

E’ opportuno consultare la bibliografia di riferimento dal sito dell’università in cui si intende sostenere l’esame di stato.

Nel corso dell’anno sono previste due sessioni. La prima a giugno , la seconda a novembre.  
Link alle seguenti sezioni:
http://www.opl.it/come-fare-per/Prima-iscrizione-all-ordine.php?t=25 (Prima iscrizione albo B)
http://www.opl.it/come-fare-per/Passaggio-dalla-sezione-B-alla-sezione-A.php (passaggio da albo B ad albo A)
 
Per informazioni, quesiti, approfondimenti o per un colloquio di persona è possibile scrivere a segreteria@opl.it
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