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11/05/2018
Lo psicologo e la privacy: ecco alcuni chiarimenti

Fino ad oggi la tutela dei dati personali era affidata al D.Lgs 196 del 2003, conosciuto come “Codice Privacy”, a cui anche gli psicologi hanno fatto riferimento per disciplinare scelte e comportamenti in ambito professionale per il rispetto appunto della privacy.
Il nuovo Regolamento, non si sostituisce al precedente ma offre alcuni chiarimenti e indicazioni più strutturate e chiare sulla materia.
Nello specifico della professione di psicologo esso armonizza le norme di trattamento dei dati con i principi e le modalità degli altri adempimenti basati su:
. informative,
. consensi espliciti,
. opposizione,
. archiviazione sistematica e strutturata.
Le principali novità sono riscontrabili nei seguenti aspetti:
. la predisposizione di un documento (Valutazione d’Impatto) in cui lo psicologo dichiara a priori come tratterà i dati;
. le modalità di redazione dell’Informativa e l’importanza dell’effettività nella modalità di informazione/consenso;
. la gestione dell’Archivio professionale;
. le sanzioni molto più severe.
Molti colleghi negli ultimi mesi hanno scritto all’Ordine per avere chiarimenti sugli adempimenti da mettere in atto per non incorrere in sanzioni. Per questo motivo, abbiamo ritenuto utile condividere il documento predisposto dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) al fine di dare delle prime delucidazioni e in attesa di un imminente evento dell’OPL in cui forniremo maggiori specifiche pratiche e operative.
Il pdf è scaricabile al questo link.
Buona lettura!
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Gli psicologi e la privacy, cosa cambia?
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