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Torna all'elenco31/03/2020
Aggiornamento 15/04/2020 - Indennità di 600 euro anche per i Professionisti iscritti agli Albi con Casse private
ATTENZIONE:
Si comunica che si è resa necessaria un'integrazione alla domanda, eventualmente già presentata, per la richiesta dell'indennità dei 600 euro ad Enpap.
Il DL 23/2020 dell'8 aprile scorso, ha infatti introdotto un ulteriore requisito per poter accedere all'indennità in oggetto, non precisato prima: possono accedere all'indennità solo coloro che sono iscritti IN VIA ESCLUSIVA all'Ente.
Entro il 30 aprile p.v. si dovrà pertanto accedere tramite la propria area riservata all'integrazione della domanda e dichiarare ulteriormente:
- di essere iscritti ad Enpap IN VIA ESCLUSIVA, confermando in tal modo la domanda già presentata nei giorni scorsi;
- di NON essere iscritti a Enpap IN VIA ESCLUSIVA, annullando la richiesta fatta in precedenza.
Questa precisazione ha di fatto escluso tutti i liberi professionisti che sono in contemporanea anche lavoratori subordinati (indipendentemente dal ricorso o meno alla Cassa Integrazione o forme simili di sostegno); sembra altresì escludere anche coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Si rimanda per ogni ulteriore informazione al sito www.enpap.it.
______________________________________
Un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (quale Enpap), il diritto a ricevere l'indennità pari a euro 600 per il mese di marzo 2020: si tratta di 200 milioni di euro stanziati nell'ambito del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (articolo 44 del Decreto Cura Italia), destinati a questa categoria di contribuenti.
Per l'accesso all'indennità è prevista la seguente condizione di natura reddituale:
- gli aventi diritto sono individuati sulla base della distinzione in due fasce di reddito relativamente al 2018
a) reddito complessivo non superiore a euro 35.000, con attività limitata dai provvedimenti di restrizione legati all'emergenza sanitaria: questi soggetti, si desume dall'interpretazione della norma, dovrebbero avere diretto accesso all'indennità previa domanda;
b) reddito complessivo compreso tra euro 35.000 e 50.000, con attività che risulti cessata (chiusura di partita iva) oppure ridotta o sospesa a causa dell'emergenza sanitaria: la riduzione o sospensione dovranno essere comprovate tramite confronto tra reddito del primo trimestre 2020 e il reddito del primo trimestre 2019.
Se dal confronto si evince una riduzione del reddito 2020 pari almeno al 33%, allora si avrà diritto a presentare la richiesta di indennità.
Detta indennità non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito.
Nella fase di pubblicazione del Decreto è stata eliminata la "regolarità contributiva" tra i requisiti per beneficiare dell'indennità.
La domanda potrà essere presentata ad Enpap a partire dal primo aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, in base alle istruzioni che verranno messe a disposizione dall'Ente stesso.
Con la presentazione della domanda il professionista, sotto la propria responsabilità, dovrà autocertificare:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito o del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per lo stesso fine, domanda ad altro Ente di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore ai limiti sopra individuati;
- di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria (qualora il reddito 2018 risulti non superiore a euro 35.000) oppure di aver chiuso la partita iva o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito (qualora il reddito 2018 risulti compreso tra euro 35.000 e 50.000).
Alla Domanda andrà allegata copia del documento d'identità e codice fiscale del richiedente, nonché le coordinate bancarie per l'accredito.
Verranno effettuati controlli sulle domande e sulle autocertificazioni da parte degli Enti di previdenza, che poi trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate e all'Inps l'elenco dei soggetti beneficiari, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio dei limiti di spesa.
Si comunica che si è resa necessaria un'integrazione alla domanda, eventualmente già presentata, per la richiesta dell'indennità dei 600 euro ad Enpap.
Il DL 23/2020 dell'8 aprile scorso, ha infatti introdotto un ulteriore requisito per poter accedere all'indennità in oggetto, non precisato prima: possono accedere all'indennità solo coloro che sono iscritti IN VIA ESCLUSIVA all'Ente.
Entro il 30 aprile p.v. si dovrà pertanto accedere tramite la propria area riservata all'integrazione della domanda e dichiarare ulteriormente:
- di essere iscritti ad Enpap IN VIA ESCLUSIVA, confermando in tal modo la domanda già presentata nei giorni scorsi;
- di NON essere iscritti a Enpap IN VIA ESCLUSIVA, annullando la richiesta fatta in precedenza.
Questa precisazione ha di fatto escluso tutti i liberi professionisti che sono in contemporanea anche lavoratori subordinati (indipendentemente dal ricorso o meno alla Cassa Integrazione o forme simili di sostegno); sembra altresì escludere anche coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Si rimanda per ogni ulteriore informazione al sito www.enpap.it.
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Un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (quale Enpap), il diritto a ricevere l'indennità pari a euro 600 per il mese di marzo 2020: si tratta di 200 milioni di euro stanziati nell'ambito del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (articolo 44 del Decreto Cura Italia), destinati a questa categoria di contribuenti.
Per l'accesso all'indennità è prevista la seguente condizione di natura reddituale:
- gli aventi diritto sono individuati sulla base della distinzione in due fasce di reddito relativamente al 2018
a) reddito complessivo non superiore a euro 35.000, con attività limitata dai provvedimenti di restrizione legati all'emergenza sanitaria: questi soggetti, si desume dall'interpretazione della norma, dovrebbero avere diretto accesso all'indennità previa domanda;
b) reddito complessivo compreso tra euro 35.000 e 50.000, con attività che risulti cessata (chiusura di partita iva) oppure ridotta o sospesa a causa dell'emergenza sanitaria: la riduzione o sospensione dovranno essere comprovate tramite confronto tra reddito del primo trimestre 2020 e il reddito del primo trimestre 2019.
Se dal confronto si evince una riduzione del reddito 2020 pari almeno al 33%, allora si avrà diritto a presentare la richiesta di indennità.
Detta indennità non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito.
Nella fase di pubblicazione del Decreto è stata eliminata la "regolarità contributiva" tra i requisiti per beneficiare dell'indennità.
La domanda potrà essere presentata ad Enpap a partire dal primo aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, in base alle istruzioni che verranno messe a disposizione dall'Ente stesso.
Con la presentazione della domanda il professionista, sotto la propria responsabilità, dovrà autocertificare:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito o del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per lo stesso fine, domanda ad altro Ente di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore ai limiti sopra individuati;
- di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria (qualora il reddito 2018 risulti non superiore a euro 35.000) oppure di aver chiuso la partita iva o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito (qualora il reddito 2018 risulti compreso tra euro 35.000 e 50.000).
Alla Domanda andrà allegata copia del documento d'identità e codice fiscale del richiedente, nonché le coordinate bancarie per l'accredito.
Verranno effettuati controlli sulle domande e sulle autocertificazioni da parte degli Enti di previdenza, che poi trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate e all'Inps l'elenco dei soggetti beneficiari, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio dei limiti di spesa.
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