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Torna all'elenco06/04/2020
COMMISSIONE TUTELA DELLA PROFESSIONE - Una guida per iscritte e iscritti all'OPL
Articolo 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
VADEMECUM PER LE SEGNALAZIONI ALLA COMMISSIONE TUTELA:
clicca QUI per scaricarlo
UN PO’ DI STORIA
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha istituito la Commissione Tutela della Professione nel 2014 su indicazione dell’allora presidente Riccardo Bettiga
Il referente legittimo per la tutela della professione è l’Ordine di riferimento, così come sancito dalla legge n.56 del 18 febbraio 1989, all’articolo 12.
Il compito della commissione è duplice: vigilare sulla tutela del titolo professionale, affinché non sia “dichiarato” in modo illegittimo da parte di coloro che non hanno seguito un preciso e riconosciuto percorso di formazione; agire nell’interesse degli iscritti perché sia impedito l’esercizio abusivo della professione.
La commissione ha il compito di esaminare tutte le segnalazioni pervenute da parte di iscritti, altri professionisti legati o meno al mondo della nostra professione o cittadini, relative a presunti abusi del titolo o dell’esercizio della professione.
L’intenzione è stata quella di attribuire al tema della tutela una rilevanza istituzionale comparabile a quella disciplinare e deontologica rendendo strutturale, condiviso e trasparente fra i consiglieri proprio uno dei principali doveri del Consiglio, tra i cui compiti vi è la vigilanza “per la tutela del titolo professionale” e lo svolgimento di “attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione” (Art. 12 comma 2 lett. h L. 56/1989).
La principale funzione della Commissione è quella di valutare le segnalazioni di presunto abuso della professione di psicologo per dare al Presidente tutti gli elementi e le valutazioni necessaria a procedere.
La casistica ha confermato che la problematica principale in tema di tutela della professione di psicologo riguarda condotte di professionalità altre, limitrofe ai nostri ambiti (soprattutto al contesto clinico), che intercettando la domanda di psicologia, senza i titoli e le specifiche competenze, creano un danno agli utenti e alla nostra categoria professionale.
COMPONENTI
Ne fanno parte la Presidente che, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine trasforma i lavori istruttori della Commissione in diffide, denunce e in tutte le azioni legali necessarie a contrastare l’abuso, e tre Consiglieri (di cui uno di minoranza), che con la partecipazione e consulenza ad ogni seduta di un avvocato penalista, svolgono i lavori di istruttoria, valutazione e analisi di tutte le segnalazioni di presunto abuso che giungono all’OPL.
Questa la sua composizione attuale:
Laura Parolin (Presidente), o in sostituzione Davide Baventore (Vicepresidente)
Pietro Cipresso Consigliere
Erica Volpi Consigliera
Silvia Valadé Consigliera
Emanuele Kohler, avvocato Consulente esterno
L’istituzione di questa commissione permette di collettare tutte le segnalazioni che pervengono all’Ordine analizzarle compiutamente producendo al termine un responso per ogni quesito formulato che integri gli aspetti di tutela della nostra professione in dialogo tra conoscenze della nostra materia e quelle legali.
QUALI SONO GLI ATTI RISERVATI ALLO PSICOLOGO?
Lo psicologo è una figura professionale orientata al miglioramento della qualità della vita dell’individuo e solitamente, a tale scopo, può avvalersi di alcuni strumenti scientifici che nascono da una teoria e da una sperimentazione (es. test, colloquio psicologico - individuale, famigliare, di coppia).
Lo psicologo è inoltre legalmente autorizzato ad utilizzare tali metodologie ai fini della diagnosi (dare un nome al disturbo riferito dal paziente, es. depressione, anoressia, disturbo ossessivo-compulsivo ecc.) e del sostegno/riabilitazione in ambito psicologico, per aiutare la persona a superare situazioni emotive e relazionali specifiche e a ripristinare uno stato di benessere e salute.
QUALI SONO I CASI PIÙ FREQUENTI DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE?
L’esercizio abusivo della professione più frequente riguarda quei professionisti non psicologi, che operano utilizzando atti tipici di questa professione. Ad esempio, un medico che svolge attività di supporto psicologico senza la necessaria abilitazione alla psicoterapia.
Altri casi altrettanto comuni sono quelli in cui persone prive di qualsiasi formazione spesso identificati con etichette equivoche, fuorvianti, non esistenti o non riconosciute dalla comunità scientifica – che compiono, nel privato, atti tipici dello psicologo.
Alcune criticità nel riuscire a dimostrare l’effettivo abuso della professione di psicologo
Se può essere semplice individuare i casi di esercizio abusivo del titolo professionale, poiché la persona si attribuisce denominazioni di carattere psicologico (psicologo psicoterapeuta, sostegno psicologico ecc.) senza possederne i requisiti formativi e professionali specifici, l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai fini dell’effettiva attestazione di esercizio abusivo della professione, invece, non è sempre così agevole.
L’articolo 1 della legge 56/89 presenta infatti alcune criticità e, in particolare, non definisce in maniera chiara e dettagliata quali siano gli “atti tipici” della professione di psicologo. Questo determina una certa difficoltà nel raccogliere elementi probatori concreti in relazione alla natura delle prestazioni di chi potrebbe esercitare abusivamente la professione.
Alcuni elementi utili che il segnalante potrebbe fornire in relazione a tale scopo sono pertanto:
- la disponibilità a effettuare una testimonianza diretta, poiché spesso è possibile instaurare un procedimento civile per la refusione del danno;
- delle prove documentali inequivocabili riguardanti la prestazione: relazioni, ricevute, fatture e quant’altro possa rendere più tangibile la segnalazione.
CONFINI DELLA PROFESSIONE
La professione di psicologo è una professione sanitaria ed è riconosciuta dall’ordinamento giuridico secondo l’articolo 33 della Costituzione.
La Legge n.56 del 18 febbraio 1989 istituisce l’Ordine degli Psicologi.
I primi tre articoli della legge 56/89 rappresentano riferimenti normativi utili e fondamentali nel delineare i confini della professione di psicologo:
Art.1 della Legge 56/89: definizione della professione di psicologo
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art.2 della legge 56/89: requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
- Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
- L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.3: esercizio dell'attività psicoterapeutica.
- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
- Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Vedi, anche, l'art. 24-sexies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
TUTELA DELLA PROFESSIONE
La condotta di chi esercita abusivamente una professione può assumere rilevanza penale.
- L’articolo 2229 del Codice Civile – Esercizio delle professioni intellettuali disciplina altresì le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
- L’articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro centotre a euro cinquecentosedici chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
VADEMECUM PER LE SEGNALAZIONI ALLA COMMISSIONE TUTELA:
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UN PO’ DI STORIA
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha istituito la Commissione Tutela della Professione nel 2014 su indicazione dell’allora presidente Riccardo Bettiga
Il referente legittimo per la tutela della professione è l’Ordine di riferimento, così come sancito dalla legge n.56 del 18 febbraio 1989, all’articolo 12.
Il compito della commissione è duplice: vigilare sulla tutela del titolo professionale, affinché non sia “dichiarato” in modo illegittimo da parte di coloro che non hanno seguito un preciso e riconosciuto percorso di formazione; agire nell’interesse degli iscritti perché sia impedito l’esercizio abusivo della professione.
La commissione ha il compito di esaminare tutte le segnalazioni pervenute da parte di iscritti, altri professionisti legati o meno al mondo della nostra professione o cittadini, relative a presunti abusi del titolo o dell’esercizio della professione.
L’intenzione è stata quella di attribuire al tema della tutela una rilevanza istituzionale comparabile a quella disciplinare e deontologica rendendo strutturale, condiviso e trasparente fra i consiglieri proprio uno dei principali doveri del Consiglio, tra i cui compiti vi è la vigilanza “per la tutela del titolo professionale” e lo svolgimento di “attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione” (Art. 12 comma 2 lett. h L. 56/1989).
La principale funzione della Commissione è quella di valutare le segnalazioni di presunto abuso della professione di psicologo per dare al Presidente tutti gli elementi e le valutazioni necessaria a procedere.
La casistica ha confermato che la problematica principale in tema di tutela della professione di psicologo riguarda condotte di professionalità altre, limitrofe ai nostri ambiti (soprattutto al contesto clinico), che intercettando la domanda di psicologia, senza i titoli e le specifiche competenze, creano un danno agli utenti e alla nostra categoria professionale.
COMPONENTI
Ne fanno parte la Presidente che, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine trasforma i lavori istruttori della Commissione in diffide, denunce e in tutte le azioni legali necessarie a contrastare l’abuso, e tre Consiglieri (di cui uno di minoranza), che con la partecipazione e consulenza ad ogni seduta di un avvocato penalista, svolgono i lavori di istruttoria, valutazione e analisi di tutte le segnalazioni di presunto abuso che giungono all’OPL.
Questa la sua composizione attuale:
Laura Parolin (Presidente), o in sostituzione Davide Baventore (Vicepresidente)
Pietro Cipresso Consigliere
Erica Volpi Consigliera
Silvia Valadé Consigliera
Emanuele Kohler, avvocato Consulente esterno
L’istituzione di questa commissione permette di collettare tutte le segnalazioni che pervengono all’Ordine analizzarle compiutamente producendo al termine un responso per ogni quesito formulato che integri gli aspetti di tutela della nostra professione in dialogo tra conoscenze della nostra materia e quelle legali.
QUALI SONO GLI ATTI RISERVATI ALLO PSICOLOGO?
Lo psicologo è una figura professionale orientata al miglioramento della qualità della vita dell’individuo e solitamente, a tale scopo, può avvalersi di alcuni strumenti scientifici che nascono da una teoria e da una sperimentazione (es. test, colloquio psicologico - individuale, famigliare, di coppia).
Lo psicologo è inoltre legalmente autorizzato ad utilizzare tali metodologie ai fini della diagnosi (dare un nome al disturbo riferito dal paziente, es. depressione, anoressia, disturbo ossessivo-compulsivo ecc.) e del sostegno/riabilitazione in ambito psicologico, per aiutare la persona a superare situazioni emotive e relazionali specifiche e a ripristinare uno stato di benessere e salute.
QUALI SONO I CASI PIÙ FREQUENTI DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE?
L’esercizio abusivo della professione più frequente riguarda quei professionisti non psicologi, che operano utilizzando atti tipici di questa professione. Ad esempio, un medico che svolge attività di supporto psicologico senza la necessaria abilitazione alla psicoterapia.
Altri casi altrettanto comuni sono quelli in cui persone prive di qualsiasi formazione spesso identificati con etichette equivoche, fuorvianti, non esistenti o non riconosciute dalla comunità scientifica – che compiono, nel privato, atti tipici dello psicologo.
Alcune criticità nel riuscire a dimostrare l’effettivo abuso della professione di psicologo
Se può essere semplice individuare i casi di esercizio abusivo del titolo professionale, poiché la persona si attribuisce denominazioni di carattere psicologico (psicologo psicoterapeuta, sostegno psicologico ecc.) senza possederne i requisiti formativi e professionali specifici, l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai fini dell’effettiva attestazione di esercizio abusivo della professione, invece, non è sempre così agevole.
L’articolo 1 della legge 56/89 presenta infatti alcune criticità e, in particolare, non definisce in maniera chiara e dettagliata quali siano gli “atti tipici” della professione di psicologo. Questo determina una certa difficoltà nel raccogliere elementi probatori concreti in relazione alla natura delle prestazioni di chi potrebbe esercitare abusivamente la professione.
Alcuni elementi utili che il segnalante potrebbe fornire in relazione a tale scopo sono pertanto:
- la disponibilità a effettuare una testimonianza diretta, poiché spesso è possibile instaurare un procedimento civile per la refusione del danno;
- delle prove documentali inequivocabili riguardanti la prestazione: relazioni, ricevute, fatture e quant’altro possa rendere più tangibile la segnalazione.
CONFINI DELLA PROFESSIONE
La professione di psicologo è una professione sanitaria ed è riconosciuta dall’ordinamento giuridico secondo l’articolo 33 della Costituzione.
La Legge n.56 del 18 febbraio 1989 istituisce l’Ordine degli Psicologi.
I primi tre articoli della legge 56/89 rappresentano riferimenti normativi utili e fondamentali nel delineare i confini della professione di psicologo:
Art.1 della Legge 56/89: definizione della professione di psicologo
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art.2 della legge 56/89: requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
- Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
- L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.3: esercizio dell'attività psicoterapeutica.
- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
- Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Vedi, anche, l'art. 24-sexies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
TUTELA DELLA PROFESSIONE
La condotta di chi esercita abusivamente una professione può assumere rilevanza penale.
- L’articolo 2229 del Codice Civile – Esercizio delle professioni intellettuali disciplina altresì le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
- L’articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro centotre a euro cinquecentosedici chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
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