Accedi con credenziali OPL
Accedi con SPID o CIE o eIDAS
ENTRA con SPID o CIE o eIDAS
Informazioni su accesso SPID, CIE e eIDAS
NoMessaggio
X
NoMessaggio
X
Scegli filtro
News
Torna all'elenco04/03/2024
Equo compenso: CNOP approva revisione parametri per le prestazioni psicologiche
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia è lieto di annunciare che Il Consiglio nazionale ha approvato all’unanimità una proposta di revisione riguardante i parametri economici e l’ampliamento delle voci riferite alle prestazioni psicologiche. La proposta sarà sottoposta al Ministero della Salute per l’aggiornamento dei riferimenti relativi all’equo compenso.
Con la legge del 21 aprile 2023, il CNOP ha definito una proposta di aggiornamento dei parametri economici minimi delle prestazioni professionali psicologiche.
Nel definire i parametri sono stati adottati i seguenti criteri:
* Ampliamento dei settori di attività e delle tipologie di intervento previste;
* Rivalutazione dei parametri minimi del nomenclatore tariffario;
* Definizione di un parametro per gli incarichi contrattuali continuativi, sia in forma di rapporti di lavoro autonomo e di libera professione, sia di tipo consulenziale ripetuto nel tempo (con durata superiore alle 10 ore settimanali per 6 mesi e retribuzione fissata a 40 euro l’ora con riduzione massima del 25%).
* Estensione dei parametri agli iscritti alla sezione B dell’Albo.
Le modifiche riguardano i professionisti nell’ambito di: a) consulenza, sostegno psicologico, counseling; b) psicologia clinica; c) diagnosi psicologica; d) abilitazione e riabilitazione psicologica; e) psicoterapia; f) psicologia del lavoro, delle organizzazioni, della formazione e del marketing; g) psicologia dell’educazione, dell’orientamento e dell’apprendimento; h) psicologia di comunità; i) psicologia dello sport; l) psicologia del traffico e della mobilità; m) psicologia militare; n) psicologia giuridica e forense; o) psicologia penitenziaria; p) psicologia dell’emergenza e dell’urgenza; q) ruoli previsti dalla normativa in ambito universitario (PPV); r) settore delle tecniche psicologiche per i contesti organizzativi e del lavoro (sezione B); s) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B).
Si ricorda che l’equo compenso è valido SOLO per i rapporti di lavoro intrapresi con: imprese bancarie e assicurative e le società di loro proprietà, imprese con più di 50 lavoratori, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro, la pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Per maggiori informazioni, consultare i documenti ai seguenti link:
Proposta CNOP CLICCA QUI
Faq CNOP CLICCA QUI
News CNOP CLICCA QUI
Con la legge del 21 aprile 2023, il CNOP ha definito una proposta di aggiornamento dei parametri economici minimi delle prestazioni professionali psicologiche.
Nel definire i parametri sono stati adottati i seguenti criteri:
* Ampliamento dei settori di attività e delle tipologie di intervento previste;
* Rivalutazione dei parametri minimi del nomenclatore tariffario;
* Definizione di un parametro per gli incarichi contrattuali continuativi, sia in forma di rapporti di lavoro autonomo e di libera professione, sia di tipo consulenziale ripetuto nel tempo (con durata superiore alle 10 ore settimanali per 6 mesi e retribuzione fissata a 40 euro l’ora con riduzione massima del 25%).
* Estensione dei parametri agli iscritti alla sezione B dell’Albo.
Le modifiche riguardano i professionisti nell’ambito di: a) consulenza, sostegno psicologico, counseling; b) psicologia clinica; c) diagnosi psicologica; d) abilitazione e riabilitazione psicologica; e) psicoterapia; f) psicologia del lavoro, delle organizzazioni, della formazione e del marketing; g) psicologia dell’educazione, dell’orientamento e dell’apprendimento; h) psicologia di comunità; i) psicologia dello sport; l) psicologia del traffico e della mobilità; m) psicologia militare; n) psicologia giuridica e forense; o) psicologia penitenziaria; p) psicologia dell’emergenza e dell’urgenza; q) ruoli previsti dalla normativa in ambito universitario (PPV); r) settore delle tecniche psicologiche per i contesti organizzativi e del lavoro (sezione B); s) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B).
Si ricorda che l’equo compenso è valido SOLO per i rapporti di lavoro intrapresi con: imprese bancarie e assicurative e le società di loro proprietà, imprese con più di 50 lavoratori, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro, la pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Per maggiori informazioni, consultare i documenti ai seguenti link:
Proposta CNOP CLICCA QUI
Faq CNOP CLICCA QUI
News CNOP CLICCA QUI
Altri contenuti che potrebbero interessarti:
10/06/2024 - Manifesto Osservatorio Pari Opportunità e Generi
Leggi tutto
24/05/2024 - 📢 Solidarietà e Impegno per Gaza e Tutti i Conflitti Attivi 📢
Leggi tutto
14/08/2024 - Aperte le Iscrizioni per la seconda edizione del Corso di Inglese per Psicologi dell'OPL Academy
Leggi tutto
18/07/2024 - Formazione Guardia di Finanza 2024
Leggi tutto
Scegli un tema
Ultime News
14/08/2024 - Aperte le Iscrizioni per la seconda edizione del Corso di Inglese per Psicologi dell'OPL Academy
26/07/2024 - Progetto Psymap Servizi
24/07/2024 - Pubblicazione video del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2024
23/07/2024 - Graduatoria poster session - Mese della Psicologia dello Sport 2024
22/07/2024 - Comune di Como e Ordine degli Psicologi della Lombardia: Sottoscritto Protocollo d'Intesa
X