Accedi con credenziali OPL
Accedi con SPID o CIE o eIDAS
ENTRA con SPID o CIE o eIDAS
Informazioni su accesso SPID, CIE e eIDAS
NoMessaggio
X
NoMessaggio
X
Scegli filtro
News
Torna all'elenco29/04/2016
Lo psicologo come professionista sanitario: un altro passo verso il passaggio definitivo
Da anni la professione di psicologo gravita a cavallo fra due importanti ministeri, quello di Giustizia e quello della Salute. Si parla da tempo di un accorpamento identitario professionale sotto un unico ministero, ma il decreto a cui era legato tale epocale passaggio era sospeso in un limbo in attesa della discussione alle Camere.
Ieri si è compiuto un ulteriore passo verso questo cambiamento che interesserà la professione dello psicologo, che sarà posto accanto a quella del medico e di altre figure sanitarie con tutti i vantaggi che questo comporta.
Il 27 aprile, infatti, è stato approvato dalla Commissione Sanità del Senato il DDL Lorenzin, che contiene il pieno riconoscimento del valore per la salute della professione psicologica, riconosciuta come "professione sanitaria”.
Grazie al definitivo passaggio sotto il Ministero della Salute, sancito dall’articolo 4 del decreto, inoltre sarà possibile godere di norme più stringenti e severe in caso di esercizio abusivo della professione, come riportato all’articolo 5.
Una maggiore esanima del testo normativo è presentata nell’articolo proposto dal Quotidiano Sanità e consultabile qui.
Ieri si è compiuto un ulteriore passo verso questo cambiamento che interesserà la professione dello psicologo, che sarà posto accanto a quella del medico e di altre figure sanitarie con tutti i vantaggi che questo comporta.
Il 27 aprile, infatti, è stato approvato dalla Commissione Sanità del Senato il DDL Lorenzin, che contiene il pieno riconoscimento del valore per la salute della professione psicologica, riconosciuta come "professione sanitaria”.
Grazie al definitivo passaggio sotto il Ministero della Salute, sancito dall’articolo 4 del decreto, inoltre sarà possibile godere di norme più stringenti e severe in caso di esercizio abusivo della professione, come riportato all’articolo 5.
Una maggiore esanima del testo normativo è presentata nell’articolo proposto dal Quotidiano Sanità e consultabile qui.
Altri contenuti che potrebbero interessarti:
12/04/2024 - OPL E CONI: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SULLA PSICOLOGIA DELLO SPORT
Leggi tutto
28/03/2024 - Cerimonia di impegno solenne per le iscritte e gli iscritti 2020-2023 di Milano e provincia
Leggi tutto
07/03/2024 - Proroga termine iscrizione Albo dei Periti
Leggi tutto
21/03/2024 - Rendicontazione Commissione Deontologica
Leggi tutto
Scegli un tema
Ultime News
24/04/2024 - Il grido di dolore degli ultimi
22/04/2024 - Come funziona la psicoterapia? Cosa accade in un colloquio terapeutico?
21/03/2024 - Rendicontazione Commissione Deontologica
09/03/2024 - Donatella De Marinis
07/03/2024 - Proroga termine iscrizione Albo dei Periti
X