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Abuso professionale

Per essere abilitati alla professione di psicologo in Italia occorrono alcuni requisiti:
  • laurea in Psicologia
  • tirocinio post-lauream della durata di un anno
  • abilitazione all’esercizio della professione mediante Esame di Stato
  • iscrizione all’Albo professionale di una regione o provincia italiana
Sono abilitati all’esercizio dell’attività di Psicologo solo i professionisti iscritti all’Albo - Sez. A, a cui i cittadini possono fare riferimento per verificare se un professionista è abilitato.

I laureati in Psicologia non cittadini italiani o con laurea conseguita all'Estero, possono esercitare la professione se regolarmente iscritti all'Albo degli Psicologi in Italia.

Inoltre, per essere dichiarati idonei all’esercizio della psicoterapia, occorre ottenere una specifica specializzazione, presso una scuola riconosciuta dal MIUR, di almeno quattro anni dopo la laurea.

Qualora un professionista utilizzi, a fini pubblicitari o di interesse economico, termini quali psicologo e psicoterapeuta, ma non risulti iscritto all’Albo professionale di nessuna regione d’Italia, potrebbe quindi profilarsi un caso di abuso del titolo professionale che sarebbe utile segnalare all’Ordine degli Psicologi della propria regione di appartenenza.

Ad esempio, i supporti più comuni utilizzati a fini pubblicitari e di interesse economico sono: i biglietti da visita, le targhe collocate in genere fuori dallo studio professionale o dalla propria abitazione, i volantini, le locandine relative a eventi, articoli di giornale, redazionali, inserzioni e pubblicità di vario genere. Qualora il professionista indichi, in uno di questi casi, il titolo di psicologo o psicoterapeuta, senza averne i requisiti, compie chiaramente un abuso del titolo professionale.
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