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Elementi necessari per costituire un'associazione

Il primo presupposto è l'esistenza di un gruppo stabile di persone con uno scopo di natura ideale (e non commerciale o economico) ben definito. Con la costituzione di un’associazione i soci stipulano fra di loro un contratto che come tale viene disciplinato dagli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1321 “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”: per legge sarebbero quindi sufficienti due persone per costituire un’associazione, anche se poi la prassi e la giurisprudenza consolidata ritengono necessaria la presenza di almeno tre soggetti.
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