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Permesso retribuito per la psicoterapia.
Possibilità di usufruire di permessi retribuiti per la psicoterapia
La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuare cure terapeutiche.
Nel settore privato, l’INPS individua modalità di cura che assicurano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti.
L’eventualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesi precedenti è invece regolata dai contratti collettivi e, talvolta, dalla prassi aziendale.
Pochissimi contratti nazionali fanno riferimento alle psicoterapie.
Se il contratto collettivo nulla prevede il lavoratore privato può chiedere l’applicazione della norma vigente per il settore pubblico, per i quali l’art. 16, co. 9 della L. 111/2011 e dall’art. 4 DL 101/2013 conv. In L. 125/2013, che ha modificato l’art. 55 septies del D. lgs. 165/2001 ha previsto che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2014 aveva affermato l'equiparazione tra impiego pubblico e privato ma solo limitatamente alla certificazione di malattia, soggetta, in entrambi i casi, alla trasmissione in via telematica.
Nelle scorse settimane il TAR del LAZIO con la sentenza n. 5714/15 ha annullato la circolare ministeriale (perché ha imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti similari o alternativi, come i permessi brevi o la banca delle ore, trattandosi di argomenti riservati alla contrattazione nazionale).
In mancanza di contrarie o diverse indicazioni contrattuali o dell’INPS, la psicoterapia presso uno studio privato può giustificare il permesso retribuito:
Si tratta di un’ interpretazione estensiva della norma che, non essendo supportata da precedenti giurisprudenziali o da indicazioni dell’INPS, rientra nella discrezionalità dell’azienda.
La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuare cure terapeutiche.
Nel settore privato, l’INPS individua modalità di cura che assicurano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti.
L’eventualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesi precedenti è invece regolata dai contratti collettivi e, talvolta, dalla prassi aziendale.
Pochissimi contratti nazionali fanno riferimento alle psicoterapie.
Se il contratto collettivo nulla prevede il lavoratore privato può chiedere l’applicazione della norma vigente per il settore pubblico, per i quali l’art. 16, co. 9 della L. 111/2011 e dall’art. 4 DL 101/2013 conv. In L. 125/2013, che ha modificato l’art. 55 septies del D. lgs. 165/2001 ha previsto che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2014 aveva affermato l'equiparazione tra impiego pubblico e privato ma solo limitatamente alla certificazione di malattia, soggetta, in entrambi i casi, alla trasmissione in via telematica.
Nelle scorse settimane il TAR del LAZIO con la sentenza n. 5714/15 ha annullato la circolare ministeriale (perché ha imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti similari o alternativi, come i permessi brevi o la banca delle ore, trattandosi di argomenti riservati alla contrattazione nazionale).
In mancanza di contrarie o diverse indicazioni contrattuali o dell’INPS, la psicoterapia presso uno studio privato può giustificare il permesso retribuito:
- perché le prestazioni di cura – di natura sanitaria – dello psicologo e dello psicoterapeuta sono assimilate a quelle del medico, tanto da essere ammesse alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (cfr. Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11);
- sostenendo la natura generale della previsione contenuta nell’art. 55 septies D. lgvo 165/2001 secondo cui l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Si tratta di un’ interpretazione estensiva della norma che, non essendo supportata da precedenti giurisprudenziali o da indicazioni dell’INPS, rientra nella discrezionalità dell’azienda.
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