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Parte processuale con patrocinio a spese dello Stato e pagamento del CTU
Nel caso in cui una delle due parti del processo sia stata ammessa al gratuito patrocinio, la legge stabiliva, un tempo, che gli onorari dovuti al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Consulente tecnico di Parte (CTP) fossero “prenotati a debito”, ossia venissero pagati dallo Stato previa richiesta del perito, anche in caso di transazione (ossia un accordo bonario).
La sentenza n.217 del 1/10/2019 della Corte Costituzionale che ha stabilito che gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una delle parti devono essere direttamente anticipati dall’Erario.
La novità della pronuncia si individua nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della «prenotazione a debito», che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi idoneo a soddisfare consulenti, notai e custodi. La precedente norma, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevedeva, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»)». Pertanto, il CTU avrebbe dovuto prima tentare di recuperare il credito dalla parte direttamente, con un procedimento giudiziale di riscossione lungo e elaborato e solo dopo aver dimostrato che la parte era – irreperibile - non solvente- incapiente avrebbe potuto rivolgersi allo Stato per avere riconosciuta la propria parcella.
Concretamente è necessario rivolgersi all’Ufficio di ogni Tribunale che tratta il patrocinio a spese dello Stato. I consulenti (sia CTU, che di parte) potranno farsi aiutare dagli Avvocati delle parti nella procedura, atteso che essi stessi verranno pagati con il sistema del patrocinio a spese dello Stato e sono gli stessi Avvocati che, ad inizio processo, hanno compilato i moduli ed effettuato la domanda affinché le parti possano accedere a questo beneficio.
La sentenza n.217 del 1/10/2019 della Corte Costituzionale che ha stabilito che gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una delle parti devono essere direttamente anticipati dall’Erario.
La novità della pronuncia si individua nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della «prenotazione a debito», che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi idoneo a soddisfare consulenti, notai e custodi. La precedente norma, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevedeva, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»)». Pertanto, il CTU avrebbe dovuto prima tentare di recuperare il credito dalla parte direttamente, con un procedimento giudiziale di riscossione lungo e elaborato e solo dopo aver dimostrato che la parte era – irreperibile - non solvente- incapiente avrebbe potuto rivolgersi allo Stato per avere riconosciuta la propria parcella.
Concretamente è necessario rivolgersi all’Ufficio di ogni Tribunale che tratta il patrocinio a spese dello Stato. I consulenti (sia CTU, che di parte) potranno farsi aiutare dagli Avvocati delle parti nella procedura, atteso che essi stessi verranno pagati con il sistema del patrocinio a spese dello Stato e sono gli stessi Avvocati che, ad inizio processo, hanno compilato i moduli ed effettuato la domanda affinché le parti possano accedere a questo beneficio.
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