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Obbligo assicurazione della responsabilità civile (RC professionale)
L’art.3, c.5, lett. e) del D.L. n.138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/2011), l’art.5 del D.P.R. n.137/2012 e l’art.44, c.4-quater del D.L. n.69/2013 prevedono l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile (RC professionale) per tutti gli iscritti all'Albo che svolgono la professione.
Il D.P.R. n.137/2012 che ha introdotto l’obbligo di assicurazione intende per “professione”: “[…] l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di assicurazione l’art.5 del D.P.R. esplicita: “[…] l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. […]”
Inoltre, l’art.5 del decreto suindicato specifica che:
Si ricorda che è possibile usufruire delle convenzioni riservate agli iscritti dell’OPL.
Tutte le informazioni su come aderire sono riportate nell’area riservata del sito dell’OPL, nella sezione dedicata alle convenzioni: https://www.opl.it/convenzioni.php
Data di pubblicazione 01/05/2015
Data ultimo aggiornamento 14/03/2024
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Il D.P.R. n.137/2012 che ha introdotto l’obbligo di assicurazione intende per “professione”: “[…] l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di assicurazione l’art.5 del D.P.R. esplicita: “[…] l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. […]”
Inoltre, l’art.5 del decreto suindicato specifica che:
- nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
- il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
- la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
- l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Si ricorda che è possibile usufruire delle convenzioni riservate agli iscritti dell’OPL.
Tutte le informazioni su come aderire sono riportate nell’area riservata del sito dell’OPL, nella sezione dedicata alle convenzioni: https://www.opl.it/convenzioni.php
Data di pubblicazione 01/05/2015
Data ultimo aggiornamento 14/03/2024
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