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Obbligo assicurazione della responsabilità civile (RC professionale)
L’art.3, c.5, lett. e) del D.L. n.138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/2011), l’art.5 del D.P.R. n.137/2012 e l’art.44, c.4-quater del D.L. n.69/2013 prevedono l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile (RC professionale) per tutti gli iscritti all'Albo che svolgono la professione.
Il D.P.R. n.137/2012 che ha introdotto l’obbligo di assicurazione intende per “professione”: “[…] l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di assicurazione l’art.5 del D.P.R. esplicita: “[…] l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. […]”
Inoltre, l’art.5 del decreto suindicato specifica che:
Si ricorda che è possibile usufruire delle convenzioni riservate agli iscritti dell’OPL per sottoscrivere l’assicurazione della responsabilità civile.
Tutte le informazioni su come aderire sono riportate nell’area riservata del sito dell’OPL, nella sezione dedicata alle convenzioni: https://www.opl.it/convenzioni.php
Il D.P.R. n.137/2012 che ha introdotto l’obbligo di assicurazione intende per “professione”: “[…] l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.
Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di assicurazione l’art.5 del D.P.R. esplicita: “[…] l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. […]”
Inoltre, l’art.5 del decreto suindicato specifica che:
-
nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
-
il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
-
la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
-
l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Si ricorda che è possibile usufruire delle convenzioni riservate agli iscritti dell’OPL per sottoscrivere l’assicurazione della responsabilità civile.
Tutte le informazioni su come aderire sono riportate nell’area riservata del sito dell’OPL, nella sezione dedicata alle convenzioni: https://www.opl.it/convenzioni.php
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