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Obbligatorietà e decorrenza obbligo ECM
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari iscritti ad un Ordine professionale, sia come dipendenti che come liberi professionisti. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.
L’obbligo formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo stesso. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Consulta gli artt. 25-26 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» del 2 febbraio 2017 e artt. 1 e 1.2 del Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.
La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.
L’obbligo formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo stesso. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Consulta gli artt. 25-26 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» del 2 febbraio 2017 e artt. 1 e 1.2 del Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.
File e link correlati
Delibera CNFC - Obbligatorietà
Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017
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