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Esenzione per pensionamento
E' stata implementata sul portale Cogeaps la funzionalità per la riduzione dell'obbligo ECM per "Pensionamento".
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021 difatti, è stata implementata a sistema la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzionalità che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Per le specifiche e per scaricare la guida operativa, si rinvia alla news pubblicata sul sito del Cogeaps:
http://wp.cogeaps.it/?p=14280
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021 difatti, è stata implementata a sistema la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzionalità che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Per le specifiche e per scaricare la guida operativa, si rinvia alla news pubblicata sul sito del Cogeaps:
http://wp.cogeaps.it/?p=14280
File e link correlati
Delibera CNFC 14/12/2021
ECM

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