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Nuovo Codice Ateco
Dal 2025 è entrato in vigore un nuovo elenco dei Codici Ateco delle attività economiche che sarà adottato operativamente a partire dal 1° aprile 2025.
I Codici Ateco hanno una funzione/finalità statistica e sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini fiscali, per inquadrare l’attività svolta dal contribuente.
Nell’ambito dei nuovi Codici Ateco, anche quello relativo all’attività degli Psicologi è stato revisionato nel numero e nella descrizione:
Sul sito dell’Istat si precisa che, in base alla Risoluzione n. 262/E del 24/6/2008 “l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati” all’Agenzia delle Entrate.
Questa potrebbe risultare necessaria nei casi in cui il vecchio codice Ateco si dovesse sdoppiare in due codici o più codici, dovendo individuare il nuovo codice più aderente alla propria attività; ma per degli Psicologi il vecchio codice è stato modificato solo nel numero e nella descrizione, ma nella sostanza è rimasto sempre unico (sia per Psicologi che per Psicoterapeuti).
Ovviamente il nuovo Codice Ateco d’ora in poi andrà sempre indicato nelle Dichiarazioni fiscali (redditi e/o iva) e nei documenti ufficiali.
Per gli Psicologi il nuovo Codice Ateco non comporta inoltre alcuna modifica nella misura del coefficiente di redditività da applicare nel calcolo della flat tax del regime forfettario (il coefficiente resta pari al 78%).
Data di pubblicazione 02/05/2025
Informazioni e quesiti fiscali
I Codici Ateco hanno una funzione/finalità statistica e sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini fiscali, per inquadrare l’attività svolta dal contribuente.
Nell’ambito dei nuovi Codici Ateco, anche quello relativo all’attività degli Psicologi è stato revisionato nel numero e nella descrizione:
- vecchio codice: 90.30 Attività svolta da psicologi;
- nuovo codice: 93.00 Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici.
Sul sito dell’Istat si precisa che, in base alla Risoluzione n. 262/E del 24/6/2008 “l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati” all’Agenzia delle Entrate.
Questa potrebbe risultare necessaria nei casi in cui il vecchio codice Ateco si dovesse sdoppiare in due codici o più codici, dovendo individuare il nuovo codice più aderente alla propria attività; ma per degli Psicologi il vecchio codice è stato modificato solo nel numero e nella descrizione, ma nella sostanza è rimasto sempre unico (sia per Psicologi che per Psicoterapeuti).
Ovviamente il nuovo Codice Ateco d’ora in poi andrà sempre indicato nelle Dichiarazioni fiscali (redditi e/o iva) e nei documenti ufficiali.
Per gli Psicologi il nuovo Codice Ateco non comporta inoltre alcuna modifica nella misura del coefficiente di redditività da applicare nel calcolo della flat tax del regime forfettario (il coefficiente resta pari al 78%).
Data di pubblicazione 02/05/2025
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