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Forfettari e minimi - Obbligo fatturazione elettronica


A decorrere dal 1° luglio 2022 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti che operano in regime di Vantaggio o Forfettario, fino a quel momento esclusi.
Il D.L. 36/2022 (convertito nella L. 79/2022) ha peraltro previsto una deroga per i soggetti che percepiscono ricavi e compensi annui non superiori a Euro 25.000: per questi contribuenti la norma ha stabilito che l'obbligo subentrerà solo a partire dal 2024.

Coloro che avevano percepito compensi nel 2021 non superiori a Euro 25.000, a luglio 2022 non sono pertanto rientrati nell'obbligo di fatturazione elettronica.

Il tenore della norma lasciava però il dubbio se detto rinvio al 2024 fosse “definitivo” o se fosse necessario poi verificare a cascata anche i compensi percepiti nel 2022 per valutare il superamento del limite ai fini dell'obbligo già a partire dal 2023 o meno.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta alla FAQ 150 pubblicata il 22/12/2022 ha chiarito che se nel 2022 non si avevano i requisiti per la fatturazione elettronica (in quanto forfettari/minimi con compensi inferiore a Euro 25.000 l'anno precedente, ossia nel 2021),si sarà obbligati alla fattura elettronica solo a partire dal 2024, indipendentemente dai compensi del 2022.

Resta in ogni caso in vigore per tutto il 2023 il DIVIETO per TUTTI gli operatori (indipendentemente dal regime applicato) di emissione in formato elettronico delle fatture per prestazioni di natura clinico/sanitaria nei confronti di persone fisiche private (quelle stesse fatture i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema TS).
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