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Certificazione di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo
1. Al termine di ciascuno dei seguenti trienni: 2011-13, 2014-16, 2017-19, 2020-22, il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate.
Modalità di richiesta: tramite email scrivendo a ecm@opl.it
Data di pubblicazione 12/11/2024
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate.
Modalità di richiesta: tramite email scrivendo a ecm@opl.it
Data di pubblicazione 12/11/2024
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cfr. art.2 Delibera 2017-2019
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