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             Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
                                  Il versamento dell’imposta di bollo pari a Euro 2,00 relativa alle fatture elettroniche(qualora il corrispettivo sia di importo superiore a 77,46 euro e non sia assoggettato adIVA) deve avvenire secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014.
Tale disposizione è stata modificata dal DM 28.12.2018 che ha stabilito per le fattureelettroniche emesse a partire dall’1.1.2019 il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente bensì trimestralmente , entro il giorno 20 del mese succes sivo a ciascun trimestre solare (ad esempio, per le fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019, l’imposta deve essere versata entro il 20.4.2019, termine che cadendo di sabato slitta al 23.4.2019, primogiorno lavorativo successivo).
In base alle nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto direttamentedall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivoIVA (Fisconline); in alternativa sta al Professionista calcolare l'importo dovuto prendendo inconsiderazione tutte le fatture emesse nel trimestre. Le novità riguardano anche le modalità di versamento dell’imposta di bollo.
Infatti, è stabilito che essa può essere versata, alternativamente:
. mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
. mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501).
Resta fermo l'obbligo di indicare sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, chel’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014: nel formato XML da trasmettere alSistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”.
SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2019
Nella tabella in allegato si riepilogano le scadenze relative al versamento imposta di bollo perle fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giornolavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
FATTURE ELETTRONICHE EMESSE FINO AL 31.12.2018
Si ribadisce che la nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda soltanto lefatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al31.12.2018 (verso la PA), il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire ancora con leprecedenti modalità, vale a dire: - in unica soluzione per l’intero anno, mediante il modello F24 online (codice tributo 2501), entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30.4.2019.
            
                      Tale disposizione è stata modificata dal DM 28.12.2018 che ha stabilito per le fattureelettroniche emesse a partire dall’1.1.2019 il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente bensì trimestralmente , entro il giorno 20 del mese succes sivo a ciascun trimestre solare (ad esempio, per le fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019, l’imposta deve essere versata entro il 20.4.2019, termine che cadendo di sabato slitta al 23.4.2019, primogiorno lavorativo successivo).
In base alle nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto direttamentedall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivoIVA (Fisconline); in alternativa sta al Professionista calcolare l'importo dovuto prendendo inconsiderazione tutte le fatture emesse nel trimestre. Le novità riguardano anche le modalità di versamento dell’imposta di bollo.
Infatti, è stabilito che essa può essere versata, alternativamente:
. mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
. mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501).
Resta fermo l'obbligo di indicare sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, chel’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014: nel formato XML da trasmettere alSistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”.
SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2019
Nella tabella in allegato si riepilogano le scadenze relative al versamento imposta di bollo perle fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giornolavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
FATTURE ELETTRONICHE EMESSE FINO AL 31.12.2018
Si ribadisce che la nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda soltanto lefatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al31.12.2018 (verso la PA), il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire ancora con leprecedenti modalità, vale a dire: - in unica soluzione per l’intero anno, mediante il modello F24 online (codice tributo 2501), entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30.4.2019.
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