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24/01/2019
Regime Forfettario - novità 2019

Alla luce delle modifiche introdotte, il regime forfettario a decorrere dal 2019 potrà essere applicato da coloro che:
- nell'anno precedente non abbiano conseguito ricavi superiori ad € 65.000,00;
- non possiedono partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
- non possiedono partecipazioni che in modo diretto o indiretto consentono il controllo di Srl o Associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella per la quale si intende applicare il regime forfetario;
- non esercitino l'attività libero professionale prevalentemente nei confronti di soggetti che sono in contemporanea anche datori di lavoro dipendente o lo sono stati nei due anni precedenti (vale anche per soggetti indirettamente “riconducibili” al datore di lavoro).
L'adesione al regime avviene senza necessità di specifiche comunicazioni: la si deduce dall’emissione dalla prima fattura emessa riportando le caratteristiche del regime (comportamento concludente).
Il meccanismo di calcolo e le caratteristiche principali del regime sono rimaste invariate rispetto alla precedente formulazione e, in sintesi, sono:
- esclusione da IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- riconoscimento di una deduzione forfetaria dei compensi che dipende dal tipo di attività: per gli Psicologi (e i professionisti in generale) è pari al 22%;
- versamento di una imposta sostitutiva del 15% applicata sui ricavi al netto della deduzione forfetaria;
- impossibilità di dedurre i costi dell'attività o gli oneri personali in dichiarazione dei redditi;
- esonero dalla fatturazione elettronica.
Restano invariati i requisiti aggiuntivi richiesti per accedere al regime definito in prassi “start-up” in fase di apertura di partita iva e applicabile per i primi 5 anni di attività (non aver avuto partita iva negli ultimi tre anni e mera prosecuzione): detti requisiti vanno ad aggiungersi agli altri già sopra elencati per il regime forfettario in generale.
L'adesione al regime comporta l'emissione di una fattura con specifiche caratteristiche, sempre senza Iva e ritenuta d'acconto, indipendentemente dalla natura della prestazione erogata e dalla tipologia del cliente/committente.
Si ricorda per completezza che deve essere apposta sulla fattura rilasciata al cliente una marca da bollo da € 2,00 se l'importo del compenso fatturato eccede € 77,47.
Si allega fac simile di fattura.
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