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Regime Forfettario 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29/12/2022) ha introdotto le seguenti modifiche al Regime Forfettario:
a) incremento della soglia di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime: da Euro 65.000 la soglia annua sale a Euro 85.000. Dovrà essere verificata con riferimento all'anno precedente, sempre in base ad un “criterio di cassa” (compensi effettivamente incassati nell'anno precedente).
L'incremento entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, per la permanenza o l'accesso al regime nel 2023, si dovranno verificare i compensi incassati nell'anno 2022.
b) fuoriuscita automatica e immediata dal regime già in corso d'anno nel caso in cui si superi la soglia di ricavi/compensi incassati pari a Euro 100.000, e precisamente:
- se nel corso dell'anno s'incasseranno più di Euro 85.000 ma meno di Euro 100.000, la fuoriuscita dal regime avverrà dall'anno successivo;
- se nel corso dell'anno s'incasseranno oltre Euro 100.000, la fuoriuscita sarà immediata già dall'anno in corso, ossia dal momento stesso in cui si supererà la maggiore soglia di Euro 100.000, con effetto retroattivo all'inizio dell'anno stesso. Ciò comporta la tassazione ordinaria Irpef del reddito prodotto nell'anno della fuoriuscita e l'applicazione dell'iva (se dovuta) sulle prestazioni incassate dal momento del superamento del limite in poi.
Restano invece invariati tutti gli altri requisiti e le cause ostative già previste in passato per il Regime Forfettario, che si riepilogano di seguito sinteticamente:
- essere residenti in Italia (è in realtà possibile aderire al regime anche per soggetti residenti in Paesi esteri purchè si tratti di Paesi con accordi di scambio informativo e il reddito prodotto in Italia rappresenti almeno il 75% di tutto il reddito del contribuente);
- non possedere partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari;
- non possedere partecipazioni che in modo diretto o indiretto consentano il controllo di SRL che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella per la quale s'intende applicare il regime forfetario;
- non esercitare l'attività libero professionale prevalentemente nei confronti di soggetti che sono in contemporanea anche datori di lavoro dipendente (o assimilato) o lo sono stati nei due anni precedenti (vale anche per soggetti indirettamente “riconducibili” al datore di lavoro);
- la spesa per gli eventuali compensi pagati dal professionista a proprio personale dipendente o a collaboratori non deve superare la soglia lorda annua di €20.000,00;
- in caso di coesistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il lavoro autonomo in partita iva, l'ammontare del reddito lordo annuo da lavoro dipendente o da pensione o da redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 TUIR) ricevuti nell'anno precedente non deve essere superiore a € 30.000,00. Il superamento di tale soglia nell'anno precedente, causa l’esclusione dal regime forfettario per l'anno successivo.
Il meccanismo di calcolo e le caratteristiche principali del regime, in sintesi, sono:
- esclusione da IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IVA;
- esclusione dall'applicazione degli ISA e parametri;
- riconoscimento di una deduzione forfetaria dei compensi che dipende dal tipo di attività: per gli Psicologi (e i professionisti in generale) è pari al 22%;
- versamento di una imposta sostitutiva del 15% applicata sui ricavi al netto della deduzione forfetaria e dei contributi previdenziali versati;
- impossibilità di dedurre i costi dell'attività o gli oneri personali in dichiarazione dei redditi;
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e registri iva e beni ammortizzabili.
In sede di apertura della partita iva, se sono rispettati due ulteriori requisiti specifici (che vanno ad aggiungersi agli altri già sopra elencati per il regime forfettario in generale), è possibile accedere al regime forfettario cosiddetto di “start up” che permette di beneficiare di una flat tax ridotta dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività:
- non aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;
- non andare a svolgere un'attività che costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente o autonomo (escluse prestazioni occasionali e tirocinio).
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