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Regime Forfettario - novità 2020
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha confermato il Regime Forfettario con flat tax al 15% fino a € 65.000 di compensi annui incassati (per le start up è confermata l'aliquota al 5% per i primi 5 anni) modificando però in parte i requisiti di accesso per il 2020.
Oltre ai requisiti già previsti dal 2019, sono stati infatti reintrodotti i seguenti due limiti previsti fino al 31/12/2018:
a) limite relativo alla spesa sostenuta per compensi pagati dal professionista a proprio personale dipendente o a collaboratori, per un totale che non può essere superiore a € 20.000,00 annui lordi;
b) limite relativo ad altri redditi percepiti, ossia ammontare del reddito lordo annuo da lavoro dipendente o da pensione o redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 TUIR) ricevuti nell'anno precedente che non devono essere superiore a € 30.000,00 nel caso in cui persista la coesistenza di detto altro reddito con il lavoro autonomo in partita iva forfettaria. Il superamento di tale soglia nell'anno precedente, causa l’esclusione dal regime forfettario per l'anno successivo.
Ai fini della valutazione della possibilità di accedere o permanere nel 2020 nel regime forfettario, pertanto, deve essere verificato il reddito lordo di lavoro dipendente o di pensione o assimilato percepito nel corso del 2019, sempre che il rapporto di lavoro in oggetto sia ancora attivo.
La Manovra Finanziaria, infine, NON ha introdotto alcun obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, che restano pertanto ancora soggetti esclusi (ad eccezione del caso di fatturazione alla PA) sebbene ne incentivi l'utilizzo volontario attraverso la previsione di un regime premiale: è previsto infatti un minor termine di accertamento fiscale che si riduce a 4 anni al posto degli ordinari 5, per tutti i contribuenti forfettari che utilizzeranno volontariamente la fatturazione elettronica.
È confermato anche per il 2020 che le prestazioni sanitarie erogate a privati persone fisiche restano sempre e in ogni caso escluse da fatturazione elettronica per qualunque regime di partita iva: sussiste infatti ancora il DIVIETO di fatturazione elettronica di queste prestazioni per motivi di tutela della privacy, come nel 2019.
Oltre ai requisiti già previsti dal 2019, sono stati infatti reintrodotti i seguenti due limiti previsti fino al 31/12/2018:
a) limite relativo alla spesa sostenuta per compensi pagati dal professionista a proprio personale dipendente o a collaboratori, per un totale che non può essere superiore a € 20.000,00 annui lordi;
b) limite relativo ad altri redditi percepiti, ossia ammontare del reddito lordo annuo da lavoro dipendente o da pensione o redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 TUIR) ricevuti nell'anno precedente che non devono essere superiore a € 30.000,00 nel caso in cui persista la coesistenza di detto altro reddito con il lavoro autonomo in partita iva forfettaria. Il superamento di tale soglia nell'anno precedente, causa l’esclusione dal regime forfettario per l'anno successivo.
Ai fini della valutazione della possibilità di accedere o permanere nel 2020 nel regime forfettario, pertanto, deve essere verificato il reddito lordo di lavoro dipendente o di pensione o assimilato percepito nel corso del 2019, sempre che il rapporto di lavoro in oggetto sia ancora attivo.
La Manovra Finanziaria, infine, NON ha introdotto alcun obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, che restano pertanto ancora soggetti esclusi (ad eccezione del caso di fatturazione alla PA) sebbene ne incentivi l'utilizzo volontario attraverso la previsione di un regime premiale: è previsto infatti un minor termine di accertamento fiscale che si riduce a 4 anni al posto degli ordinari 5, per tutti i contribuenti forfettari che utilizzeranno volontariamente la fatturazione elettronica.
È confermato anche per il 2020 che le prestazioni sanitarie erogate a privati persone fisiche restano sempre e in ogni caso escluse da fatturazione elettronica per qualunque regime di partita iva: sussiste infatti ancora il DIVIETO di fatturazione elettronica di queste prestazioni per motivi di tutela della privacy, come nel 2019.
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