La sentenza del Tribunale Penale di Milano nr. 5688 del 28/05/2003 è stata ribadita in secondo grado con sentenza del 13 dicembre 2004.
Il 5 giugno 2006 anche la Corte Suprema di Cassazione si è espressa a favore della nostra professione.
Tali sentenze confermano che ogni operazione funzionale a valutare caratteristiche psicologiche e/o psicoattitudinali degli individui e che si perfezioni in affermazioni, profili o decisioni basati su tali caratteristiche è riservata esclusivamente allo psicologo iscritto all’Ordine professionale. Questo principio vale in qualunque contesto tali valutazioni e rilevazioni avvengano (scuola, azienda, tribunali, ecc.) e con qualunque obiettivo esse vengano messe in atto, nonché per qualunque strumento (colloquio, test, questionario, assessment center, ecc) venga utilizzato a tale fine.
Nel caso necessitassero maggiori informazioni mettiamo anche a disposizione l’e-mail : segreteria@opl.it , che girerà le richieste alla presidenza.
Scarica sentenza del Tribunale Penale di Milano nr. 5688 del 28/05/2003
Scarica sentenza di secondo grado del 13/12/2004
Scarica sentenza Corte Suprema Cassazione del 5 giugno 2006
Pubblichiamo, inoltre, il parere pro veritate sulla perizia psicologica dell'Avvocato Paola Minerva. |