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OPL - Notizie Istituzionali n. 3 
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 Cari Colleghi,

una nuova importante notizia per la categoria mi fa nuovamente scrivere, nonostante la precedente comunicazione sia di appena qualche giorno fa.

Il 6 giugno scorso si è concluso in Cassazione il procedimento penale a carico di Alessandro Platè, già condannato in primo e secondo grado per aver esercitato abusivamente la professione di psicologo, con un’importante vittoria per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. La Corte di Cassazione, infatti, all’esito dell’udienza di trattazione del ricorso proposto da Platè avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Milano il 13 dicembre 2004, ha rigettato in toto il ricorso dell’imputato confermando così la condanna di merito la quale è ora irrevocabile.

Le motivazioni della sentenza verranno depositate dalla Suprema Corte nei prossimi mesi. In ogni caso difficilmente aggiungeranno qualcosa a quanto già stabilito nel merito dai giudici precedenti. La Cassazione, infatti, era tenuta a verificare solo la coerenza logico giuridica delle argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello di Milano a sostegno della condanna dell’imputato.

 

Si tratta indubbiamente di un importante successo per la nostra professione, non solo perché è la prima volta che viene condannato un soggetto che abbia esercitato abusivamente la professione di psicologo, ma anche perché il processo ha consentito di stabilire alcuni importanti principi che permettono all’Ordine di contrastare l’abusivismo della professione  con un vantaggio per gli utenti e per gli psicologi che potranno così legittimamente aspirare a posti di lavoro che erano, e forse ancora in taluni casi sono, occupati da persone con altre qualifiche.

 

La mancanza di precedenti specifici, l’indubbia difficoltà tecnica dei temi affrontati nonché la genericità della definizione legislativa della professione di psicologo ha richiesto alle parti e, non ultimo, ai Giudici un notevole sforzo.  

Il procedimento aveva preso avvio dall’esposto presentato l’8 febbraio 2000 alla Procura della Repubblica di Milano, e inoltrato per conoscenza all’OPL, da alcuni dipendenti della Regione Lombardia che ritenevano di essere stati danneggiati professionalmente dall’operato di Platè. Essi, infatti, sostenevano che quest’ultimo avesse utilizzato, nell’ambito dell’attività di selezione del personale, strumenti e metodi di esclusiva pertinenza degli psicologi senza averne le qualifiche.

 

Il 6 novembre 2001 Alessandro Platè è stato rinviato a giudizio avanti la seconda sezione penale del Tribunale monocratico di Milano per rispondere del reato di falsa attestazione su qualità personali nonché del reato di esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 348 Codice Penale per aver, nell’ambito degli incarichi affidatigli dalla Regione, esercitato abusivamente la professione di psicologo senza essere iscritto nel relativo albo.

 

Il primo grado di giudizio è stato particolarmente complesso. La difficoltà maggiore è consistita nel riuscire a provare che Platè avesse in concreto compiuto atti tipici della professione di psicologo. In sede penale, infatti, ciò che rileva è la condotta concretamente posta in essere dall’imputato a prescindere dalle definizioni che se ne possono dare. 

 

Il Tribunale all’esito dell’istruttoria, accogliendo tutte le nostre argomentazioni difensive, ha ritenuto che Platè avesse effettivamente espletato attività riservata ex lege agli psicologi. In particolare, accertato che lo stesso, al fine di effettuare la "valutazione del potenziale" dei candidati, aveva utilizzato la metodologia denominata "Assessment Center", ha ritenuto che tale attività si era concretizzata "nell’uso di strumenti conoscitivi per una diagnosi in ambito psicologico". Ciò ha portato il Tribunale ad affermare un principio di portata generale particolarmente importante: sebbene l’attività di ricerca o selezione del personale non sia di esclusiva pertinenza dello psicologo, laddove nell’ambito della stessa il "selezionatore" integri le informazioni riguardanti l’esperienza professionale dei candidati con un profilo psicologico compie atti tipici della professione di psicologo. Pertanto, se non è iscritto all’albo professionale incorre nel reato di esercizio abusivo della professione. Come evidente il principio è applicabile ad ogni ambito professionale.

 

La sentenza di primo grado è stata confermata con sentenza 13 dicembre 2004 dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, la quale nel ribadire i concetti di cui sopra, ha precisato quanto può sembrare ovvio ma, evidentemente, fino ad ora ovvio non era: "la diagnosi psicologica attraverso l’uso dei relativi strumenti conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell’articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56".

 

Un sincero ringraziamento va a tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di un così importante risultato a cominciare dal dott. Robert Bergonzi, al Consiglio in carica nel 2001, ai colleghi dott. William Levati e  dott, Silvio Morganti che avevano predisposto una puntuale e qualificata relazione tecnica  depositata agli atti e al dott. Salvatore Zavaglia che con me ha seguito le battute finali della causa in Cassazione.

Dobbiamo essere grati anche all’avv. Paola Minerva per la competenza e la professionalità con la quale ci ha assistiti. A Lei abbiamo già dato mandato di recuperare le spese legali sostenute dell’OPL nei 3 gradi di giudizio.

 

Approfitto della presente per comunicarvi che il Consiglio intende proseguire in questa azione di difesa della professione rispetto a tutto quanto ci viene attribuito dalla legge n. 56/1989.

Dovremo essere pronti per segnalazioni alla Procura di nuovi abusi della professione ad esempio per il counselling psicologico , quando viene praticato da non laureati in psicologia e da non iscritti all’Ordine.

In proposito va detto che in alcuni casi sono proprio nostri colleghi che formano all’esercizio di pratiche e di interventi psicologici a  non laureati in psicologia creando così dei “potenziali abusivi” della professione. Il nostro Codice deontologico all’articolo 21 recita. “Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. E’ fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche

 

Chiudo questa lettera a prevalente carattere normativo-giuridico salutando tutti i colleghi anche a nome di tutto il Consiglio e mi permetto di dirvi ancora che contiamo di informarvi presto sui progetti che  stanno per essere elaborati dalle diverse Commissioni istituite.

 

Un cordiale saluto a tutti

     Enrico Molinari

 

 


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